Cronaca
Cittadella degli artisti, lodo arbitrale: «Illeggittima la risoluzione del contratto da parte del Comune con la Fantarca»
L'ex gestore commenta la fine della procedura per cui «non sussisteva il grave inadempimento»
Molfetta - mercoledì 28 febbraio 2018
Comunicato Stampa
La risoluzione del contratto di gestione della Cittadella degli Artisti per grave inadempimento, deliberata dal Comune di Molfetta verso la Cooperativa Sociale Fantarca, è illegittima.
Così recita il Lodo Arbitrale, composto da 29 pagine, emesso in data 8 febbraio c.a. in merito alla controversia sorta fra Comune di Molfetta e Fantarca, condannando il Comune di Molfetta al risarcimento in favore della cooperativa Fantarca della somma di € 23.000 circa.
Nel merito il lodo ha definito che non sussistevano gli estremi del "grave inadempimento", clausola che consente la rescissione del contratto; anzi ha ritenuto "maggiormente gravi gli inadempimenti e/o i ritardi dell'Ente" Comune a cui vanno "ascritte le conseguenze del differimento nell'avvio delle attività da parte della coop. Fantarca", che ha invece "ottemperato alle obbligazioni propedeutiche all'insediamento in loco ponendo in essere una parte preliminare e rilevante delle attività".
Nel lodo, inoltre, viene stabilito che sia l'illegittimità della risoluzione contrattuale, sia il mancato pagamento del saldo dello start up previsto dall'articolo 5 del capitolato adducendo "cavillosi criteri interpretativi del capitolato" come l'intero comportamento del Comune di Molfetta paragonabile a quello di "un ostruzionismo del Comune nell'adempimento del contratto", hanno procurato dei danni nei confronti della cooperativa sociale Fantarca.
Il Collegio Arbitrale ha ancora intimato al Comune di trasmettere all'ANAC l'esito del lodo.
Così recita il Lodo Arbitrale, composto da 29 pagine, emesso in data 8 febbraio c.a. in merito alla controversia sorta fra Comune di Molfetta e Fantarca, condannando il Comune di Molfetta al risarcimento in favore della cooperativa Fantarca della somma di € 23.000 circa.
Nel merito il lodo ha definito che non sussistevano gli estremi del "grave inadempimento", clausola che consente la rescissione del contratto; anzi ha ritenuto "maggiormente gravi gli inadempimenti e/o i ritardi dell'Ente" Comune a cui vanno "ascritte le conseguenze del differimento nell'avvio delle attività da parte della coop. Fantarca", che ha invece "ottemperato alle obbligazioni propedeutiche all'insediamento in loco ponendo in essere una parte preliminare e rilevante delle attività".
Nel lodo, inoltre, viene stabilito che sia l'illegittimità della risoluzione contrattuale, sia il mancato pagamento del saldo dello start up previsto dall'articolo 5 del capitolato adducendo "cavillosi criteri interpretativi del capitolato" come l'intero comportamento del Comune di Molfetta paragonabile a quello di "un ostruzionismo del Comune nell'adempimento del contratto", hanno procurato dei danni nei confronti della cooperativa sociale Fantarca.
Il Collegio Arbitrale ha ancora intimato al Comune di trasmettere all'ANAC l'esito del lodo.