Botti
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Cronaca

C'è l'ordinanza anti-botti a Molfetta: valida fino al 1° gennaio

Sanzioni da 50 ai 500 euro per i trasgressori

Il Comune di Molfetta si attiva contro i botti pirotecnici illegali, una delle problematiche più impellenti a fine anno: con ordinanza immediata si dispone il divieto di vendita, in forma ambulante e non, a partire dalla presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2025, di fuochi d'artificio che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, eec.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150.

Si ordina anche il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti d cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo provato ove, in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nel corso delle notti tra il 24 e il 25 dicembre 2024, tra il 25 e il 26 dicembre 2024 e tra il 31 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025 a partire dalle ore 20.00 del 24, 25 e 31 dicembre 2024 e fino alle ore 7 del giorno successivo.

Vige anche il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, nel corso delle notti tra il 24 e il 25 dicembre 2024, tra il 25 e il 26 dicembre 2024 e tra il 31 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025 a partire dalle ore 20.00 del 24, 25 e 31 dicembre 2024 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo. Inoltre, c'è Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria FI e superiori, oltre che ai minori di anni 18 i fuochi di categoria F2 e F3.

Da oggi è in vigore il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza. Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
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