Cronaca
Balducci vs Comune, nominato il difensore comunale
Dal Tribunale del Lavoro al risarcimento danni
Molfetta - martedì 15 aprile 2014
7.27
E' braccio di ferro tra l'amministrazione Natalicchio e l'ingegner Vincenzo Balducci, ex dirigente dei settori Lavori Pubblici e Territorio. Come fissato nella dirigenziale del settore Affari Generali n.392/14, il Comune ha nominato il suo avvocato difensore nel giudizio pendente al Tribunale di Trani, instaurato dall'ingegner Balducci per la sua riammissione al ruolo ricoperto al settore Lavori Pubblici (ricorso al Tribunale del Lavoro), oltre a un risarcimento danni di 356mila euro a titolo di compenso e 450mila euro come risarcimento danni (ricorso presentato lo scorso 16 gennaio al Tribunale di Trani).
Punti nevralgici del ricorso di gennaio sono il contratto di lavoro firmato il 29 ottobre 2012 (amministrazione Azzollini) e la selezione bandita dalla giunta Natalicchio per l'assunzione di un nuovo dirigente per i Settori Territorio e Lavori Pubblici. Se il contratto, stipulato per la durata di un quinquennio, è considerato «pienamente efficace», «non essendo intervenuta alcuna giusta causa di recesso dal medesimo», e, perciò, «il ricorrente ha diritto allo svolgimento dell'incarico per l'intero periodo di durata del contratto stesso», la selezione pubblica, aperta a soggetti non appartenenti all'Amministrazione comunale, pare essere in contrasto con l'art. 36 del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici Comunali (che «preclude l'accesso ai predetti soggetti in presenza di analoghe professionalità all'interno della struttura comunale»).
Infatti, come si legge nel ricorso, la selezione metteva «in concorso con terzi estranei all'amministrazione l'ing. Balducci, ampiamente titolato per averlo ricoperto per oltre 12 anni all'assunzione dell'incarico». «Quest'ultimo [Balducci] faceva domanda di partecipazione alla selezione - continua il ricorso - per poi determinarne la soccombenza rispetto alla professionista esterna risultata vincitrice perché in possesso del requisito integrativo illegittimamente inserito nell'avviso pubblico». «Illegittimo» perché, come spiega l'avvocato nel ricorso, all'art. 6 pare sia stato aggiunto un passaggio che mancava nell'atto di indirizzo dell'agosto 2013 («con riferimento all'attività di pianificazione urbanistica ed a progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana »).
Il contenzioso è piuttosto articolato e complesso, considerato anche il richiamo a quanto disposto dall'art. 110 del TUEL (gli incarichi dirigenziali «non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco») e, di contro, dalla Legge n.145/02 (spoil system) e dalla sentenza n.103/07 della Corte Costituzionale, che ribadisce il principio di «continuità dell'azione amministrativa».
Si aggiungono anche aspetti strettamente personali del Balducci che, sentitosi esautorato di ogni suo compito, ha avvertito nei suoi confronti ostilità e volontà di penalizzarlo da parte della nuova amministrazione.
Del resto, lo scorso 18 dicembre 2013 l'avvocato dell'ingegnere aveva diffidato l'Amministrazione comunale «a revocare in via immediata l'ordine di servizio in questione» e «a reintegrare l'ing. Balducci nelle proprie funzione e nella propria sede di lavoro», in considerazione dell'ordine di servizio del 17 dicembre 2013 con cui si disponeva l'assegnazione dell'ingegnere all'unità operativa della Protezione civile.
L'ordine di servizio è stato considerato illegittimo perché non solo in contrasto con la pronuncia della competente autorità giudiziaria (il 12 ottobre 2013 è stata disposta la «revoca della misura cautelare personale interdittiva della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici o dei pubblici servizi imposta a Balducci Vincenzo, ritenuto che sono venute meno le ragioni che imponevano la predetta misura»), ma anche con le determinazioni assunte dall'Amministrazione comunale che aveva già disposto la «sospensione all'esito del procedimento penale del procedimento disciplinare già avviato a carico dell'ing. Balducci».
Secondo quanto riportato nella diffida del dicembre 2013, l'avvocato ha riscontrato «un intento palesemente discriminatorio» tradottosi nella «dequalificazione dell'ing. Balducci», in considerazione della sua qualifica e del suo livello di funzionario in Comune.
Punti nevralgici del ricorso di gennaio sono il contratto di lavoro firmato il 29 ottobre 2012 (amministrazione Azzollini) e la selezione bandita dalla giunta Natalicchio per l'assunzione di un nuovo dirigente per i Settori Territorio e Lavori Pubblici. Se il contratto, stipulato per la durata di un quinquennio, è considerato «pienamente efficace», «non essendo intervenuta alcuna giusta causa di recesso dal medesimo», e, perciò, «il ricorrente ha diritto allo svolgimento dell'incarico per l'intero periodo di durata del contratto stesso», la selezione pubblica, aperta a soggetti non appartenenti all'Amministrazione comunale, pare essere in contrasto con l'art. 36 del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici Comunali (che «preclude l'accesso ai predetti soggetti in presenza di analoghe professionalità all'interno della struttura comunale»).
Infatti, come si legge nel ricorso, la selezione metteva «in concorso con terzi estranei all'amministrazione l'ing. Balducci, ampiamente titolato per averlo ricoperto per oltre 12 anni all'assunzione dell'incarico». «Quest'ultimo [Balducci] faceva domanda di partecipazione alla selezione - continua il ricorso - per poi determinarne la soccombenza rispetto alla professionista esterna risultata vincitrice perché in possesso del requisito integrativo illegittimamente inserito nell'avviso pubblico». «Illegittimo» perché, come spiega l'avvocato nel ricorso, all'art. 6 pare sia stato aggiunto un passaggio che mancava nell'atto di indirizzo dell'agosto 2013 («con riferimento all'attività di pianificazione urbanistica ed a progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana »).
Il contenzioso è piuttosto articolato e complesso, considerato anche il richiamo a quanto disposto dall'art. 110 del TUEL (gli incarichi dirigenziali «non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco») e, di contro, dalla Legge n.145/02 (spoil system) e dalla sentenza n.103/07 della Corte Costituzionale, che ribadisce il principio di «continuità dell'azione amministrativa».
Si aggiungono anche aspetti strettamente personali del Balducci che, sentitosi esautorato di ogni suo compito, ha avvertito nei suoi confronti ostilità e volontà di penalizzarlo da parte della nuova amministrazione.
Del resto, lo scorso 18 dicembre 2013 l'avvocato dell'ingegnere aveva diffidato l'Amministrazione comunale «a revocare in via immediata l'ordine di servizio in questione» e «a reintegrare l'ing. Balducci nelle proprie funzione e nella propria sede di lavoro», in considerazione dell'ordine di servizio del 17 dicembre 2013 con cui si disponeva l'assegnazione dell'ingegnere all'unità operativa della Protezione civile.
L'ordine di servizio è stato considerato illegittimo perché non solo in contrasto con la pronuncia della competente autorità giudiziaria (il 12 ottobre 2013 è stata disposta la «revoca della misura cautelare personale interdittiva della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici o dei pubblici servizi imposta a Balducci Vincenzo, ritenuto che sono venute meno le ragioni che imponevano la predetta misura»), ma anche con le determinazioni assunte dall'Amministrazione comunale che aveva già disposto la «sospensione all'esito del procedimento penale del procedimento disciplinare già avviato a carico dell'ing. Balducci».
Secondo quanto riportato nella diffida del dicembre 2013, l'avvocato ha riscontrato «un intento palesemente discriminatorio» tradottosi nella «dequalificazione dell'ing. Balducci», in considerazione della sua qualifica e del suo livello di funzionario in Comune.