Respinto il reclamo del Corato per il ko contro la Molfetta Calcio
La decisione del Giudice Sportivo chiude la questione
mercoledì 5 febbraio 2020
17.15
Dopo quasi due mesi, ha trovato la definitiva conclusione (se mai vi fossero stati dubbi) il match di campionato giocato a metà dicembre tra Molfetta Calcio e Corato. La squadra neroverde era stata sconfitta 2-0 sul campo dai biancorossi, perdendo in quella circostanza la vetta della classifica. La società coratina ha poi presentato il ricorso per il lancio di una bottiglietta dalla gradinata durante il secondo tempo.
Dopo aver rinviato la decisione nell'assemblea di fine gennaio, il Giudice Sportivo si è espresso dando il verdetto definitivo: «Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che, con tempestivo preannuncio e successivo reclamo – entrambi ritualmente notificati alla controparte - l'U.S. CORATO CALCIO 1946 A.S.D. adiva questo Giudice Sportivo, lamentando che un proprio tesserato sarebbe stato colpito alla testa da una bottiglia piena d'acqua e, conseguentemente, era stato sostituito poiché impossibilitato a proseguire la gara.
Chiedeva in via principale di ottenere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in proprio favore ex art. 10 comma 1 C.G.S. e, in via subordinata, la penalizzazione di almeno tre punti in classifica in danno dell'A.S.D. MOLFETTA CALCIO ex art. 10 comma 2 C.G.S..
Faceva pervenire proprie controdeduzioni l'A.S.D. MOLFETTA CALCIO in data 18/12/2019 (ritualmente notificate alla ricorrente), negando che il tesserato OLIBARDI fosse mai stato colpito da una bottiglietta d'acqua sulla testa.
Rendevano supplemento di rapporto i due Commissari di Campo in data 21/01/2020 ed il Direttore di gara in data 28/01/2020.
Entrambi i Commissari di Campo hanno confermato quanto segue:
1) che il tesserato n. 17 del CORATO, OLIBARDI DAVIDE, era a terra poiché infortunato in seguito a fallo di gioco e non è mai stato colpito da una bottiglietta d'acqua;
2) che il tesserato n. 3 del CORATO, SANTORO STEFANO, è stato colpito da tale bottiglietta e l'ha subito dopo rilanciata verso i tifosi del MOLFETTA: a seguito di tale contegno è stato espulso dall'Arbitro;
3) che dopo l'espulsione del n. 3 del CORATO il compagno di squadra OLIBARDI DAVIDE, precedentemente infortunato, si rialzava e riprendeva a camminare, salvo poi accasciarsi nuovamente in un secondo momento, dopo un colloquio con un compagno di squadra non identificato.
Il Direttore di gara ha confermato quanto segue:
1) che il tesserato n. 17 del CORATO, OLIBARDI DAVIDE, si è infortunato nella zona di centrocampo, a seguito di un fallo di gioco;
2) che medio tempore veniva lanciata in campo una bottiglietta d'acqua che lo colpiva sulla parte bassa della gamba e giammai sulla testa;
3) che, successivamente, l'OLIBARDI si alzava ed andava incontro all'Arbitro protestando, appoggiando anche la mano sul suo braccio;
4) che il capitano del CORATO, VERGORI MANUEL, allontanava il compagno OLIBARDI DAVIDE, incitandolo a restare per terra e fingendo di aver subito un colpo alla testa, causato dalla bottiglia precedentemente lanciata sul terreno di gioco;
5) che, successivamente, veniva lanciato sul terreno di gioco un paio di scarpe senza colpire alcuno;
6) che tali episodi avevano ingenerato tensioni tra le tifoserie, tant'è che un ufficiale dei Carabinieri aveva suggerito all'Arbitro di sospendere la gara per ristabilire la calma (infatti ha avuto luogo una sospensione di 15');
7) che la gara era terminata regolarmente.
Osserva questo Giudice Sportivo che dal materiale probatorio acquisito non emerge il presupposto sia per l'applicazione dell'art. 10 comma 1 C.G.S. sia dell'art. 10 comma 2 C.G.S..
La dinamica dei fatti descritta dall'Arbitro e dai Commissari di Campo porta ad escludere che il comportamento tenuto dai sostenitori del MOLFETTA abbia influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbia impedito la regolare effettuazione, né tantomeno che la società CORATO abbia subito un'alterazione del proprio potenziale atletico in relazione al tesserato OLIBARDI DAVIDE.
Quanto all'art. 10 comma 1 C.G.S. l'Arbitro ha confermato che la tensione tra le due tifoserie era rientrata nel corso della sospensione della gara e che quest'ultima era terminata regolarmente: sul punto è doveroso precisare che al momento della sospensione (23' del 2° tempo) il MOLFETTA CALCIO conduceva per 2 – 0.
Quanto all'art. 10 comma 2 C.G.S. l'Arbitro ed i Commissari hanno escluso che il tesserato OLIBARDI DAVIDE sia stato colpito da una bottiglietta d'acqua sulla testa.
Tutti hanno confermato che era a terra per un infortunio di gioco e che, dopo essersi rialzato ed avvicinato al Direttore di gara toccandogli persino il braccio, è ricaduto per terra dopo aver comunicato con il capitano VERGORI MANUEL (secondo il supplemento arbitrale del 28/01/2020) o con un compagno di squadra non identificato (vedi supplementi dei Commissari di campo del 21/01/2020).
In relazione alla documentazione medica allegata al ricorso si rileva che il trauma cranico commotivo ed il trauma distorsivo del rachide cervicale sono stati riferiti dall'OLIBARDI al Medico operante presso l'Ospedale di Molfetta e che tutti gli accertamenti clinici hanno dato esito negativo. Tanto premesso, delibera:
1) di rigettare il reclamo proposto dall' U.S. CORATO CALCIO 1946 A.S.D.;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 0 in favore dell'A.S.D. MOLFETTA CALCIO;
3) di comminare alla società MOLFETTA CALCIO l'ammenda di euro 600,00 per lancio di una bottiglietta in campo che colpiva un tesserato della squadra ospite senza conseguenze (1^ RECIDIVA) e per lancio di un paio di scarpe sul terreno di gioco senza conseguenze;
4) di squalificare il tesserato OLIBARDI DAVIDE (CORATO) per due giornate effettive di gara;
5) di squalificare il tesserato VERGORI MANUEL (CORATO) per due giornate effettive di gara;
6) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante».
Dopo aver rinviato la decisione nell'assemblea di fine gennaio, il Giudice Sportivo si è espresso dando il verdetto definitivo: «Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che, con tempestivo preannuncio e successivo reclamo – entrambi ritualmente notificati alla controparte - l'U.S. CORATO CALCIO 1946 A.S.D. adiva questo Giudice Sportivo, lamentando che un proprio tesserato sarebbe stato colpito alla testa da una bottiglia piena d'acqua e, conseguentemente, era stato sostituito poiché impossibilitato a proseguire la gara.
Chiedeva in via principale di ottenere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in proprio favore ex art. 10 comma 1 C.G.S. e, in via subordinata, la penalizzazione di almeno tre punti in classifica in danno dell'A.S.D. MOLFETTA CALCIO ex art. 10 comma 2 C.G.S..
Faceva pervenire proprie controdeduzioni l'A.S.D. MOLFETTA CALCIO in data 18/12/2019 (ritualmente notificate alla ricorrente), negando che il tesserato OLIBARDI fosse mai stato colpito da una bottiglietta d'acqua sulla testa.
Rendevano supplemento di rapporto i due Commissari di Campo in data 21/01/2020 ed il Direttore di gara in data 28/01/2020.
Entrambi i Commissari di Campo hanno confermato quanto segue:
1) che il tesserato n. 17 del CORATO, OLIBARDI DAVIDE, era a terra poiché infortunato in seguito a fallo di gioco e non è mai stato colpito da una bottiglietta d'acqua;
2) che il tesserato n. 3 del CORATO, SANTORO STEFANO, è stato colpito da tale bottiglietta e l'ha subito dopo rilanciata verso i tifosi del MOLFETTA: a seguito di tale contegno è stato espulso dall'Arbitro;
3) che dopo l'espulsione del n. 3 del CORATO il compagno di squadra OLIBARDI DAVIDE, precedentemente infortunato, si rialzava e riprendeva a camminare, salvo poi accasciarsi nuovamente in un secondo momento, dopo un colloquio con un compagno di squadra non identificato.
Il Direttore di gara ha confermato quanto segue:
1) che il tesserato n. 17 del CORATO, OLIBARDI DAVIDE, si è infortunato nella zona di centrocampo, a seguito di un fallo di gioco;
2) che medio tempore veniva lanciata in campo una bottiglietta d'acqua che lo colpiva sulla parte bassa della gamba e giammai sulla testa;
3) che, successivamente, l'OLIBARDI si alzava ed andava incontro all'Arbitro protestando, appoggiando anche la mano sul suo braccio;
4) che il capitano del CORATO, VERGORI MANUEL, allontanava il compagno OLIBARDI DAVIDE, incitandolo a restare per terra e fingendo di aver subito un colpo alla testa, causato dalla bottiglia precedentemente lanciata sul terreno di gioco;
5) che, successivamente, veniva lanciato sul terreno di gioco un paio di scarpe senza colpire alcuno;
6) che tali episodi avevano ingenerato tensioni tra le tifoserie, tant'è che un ufficiale dei Carabinieri aveva suggerito all'Arbitro di sospendere la gara per ristabilire la calma (infatti ha avuto luogo una sospensione di 15');
7) che la gara era terminata regolarmente.
Osserva questo Giudice Sportivo che dal materiale probatorio acquisito non emerge il presupposto sia per l'applicazione dell'art. 10 comma 1 C.G.S. sia dell'art. 10 comma 2 C.G.S..
La dinamica dei fatti descritta dall'Arbitro e dai Commissari di Campo porta ad escludere che il comportamento tenuto dai sostenitori del MOLFETTA abbia influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbia impedito la regolare effettuazione, né tantomeno che la società CORATO abbia subito un'alterazione del proprio potenziale atletico in relazione al tesserato OLIBARDI DAVIDE.
Quanto all'art. 10 comma 1 C.G.S. l'Arbitro ha confermato che la tensione tra le due tifoserie era rientrata nel corso della sospensione della gara e che quest'ultima era terminata regolarmente: sul punto è doveroso precisare che al momento della sospensione (23' del 2° tempo) il MOLFETTA CALCIO conduceva per 2 – 0.
Quanto all'art. 10 comma 2 C.G.S. l'Arbitro ed i Commissari hanno escluso che il tesserato OLIBARDI DAVIDE sia stato colpito da una bottiglietta d'acqua sulla testa.
Tutti hanno confermato che era a terra per un infortunio di gioco e che, dopo essersi rialzato ed avvicinato al Direttore di gara toccandogli persino il braccio, è ricaduto per terra dopo aver comunicato con il capitano VERGORI MANUEL (secondo il supplemento arbitrale del 28/01/2020) o con un compagno di squadra non identificato (vedi supplementi dei Commissari di campo del 21/01/2020).
In relazione alla documentazione medica allegata al ricorso si rileva che il trauma cranico commotivo ed il trauma distorsivo del rachide cervicale sono stati riferiti dall'OLIBARDI al Medico operante presso l'Ospedale di Molfetta e che tutti gli accertamenti clinici hanno dato esito negativo. Tanto premesso, delibera:
1) di rigettare il reclamo proposto dall' U.S. CORATO CALCIO 1946 A.S.D.;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 0 in favore dell'A.S.D. MOLFETTA CALCIO;
3) di comminare alla società MOLFETTA CALCIO l'ammenda di euro 600,00 per lancio di una bottiglietta in campo che colpiva un tesserato della squadra ospite senza conseguenze (1^ RECIDIVA) e per lancio di un paio di scarpe sul terreno di gioco senza conseguenze;
4) di squalificare il tesserato OLIBARDI DAVIDE (CORATO) per due giornate effettive di gara;
5) di squalificare il tesserato VERGORI MANUEL (CORATO) per due giornate effettive di gara;
6) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante».