L'"ordinaria amministrazione" dei venti giorni di un sindaco dimissionario

Ecco cosa accade e potrà accadere se le dimissioni restano "irrevocabili"

giovedì 5 maggio 2016
A cura di Maria Marino
Sabato 30 aprile a Lama Scotella Paola Natalicchio ha firmato e protocollato le proprie dimissioni.
"Irrevocabili", le ha definite lei da subito, lo stesso modo in cui le definiscono persone molto vicine alla giornalista pure in queste ore.

Ebbene, ma adesso cosa sta accadendo nella macchina burocratica molfettese? E cosa accadrà se Natalicchio non dovesse tornare sui suoi passi?

VENTI GIORNI: IL TERMINE PER L'EFFICACIA DELLE DIMISSIONI-POTERI SOLO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
E' l'articolo 53 del Testo Unico Enti Locali a stabilire le modalità con cui un Sindaco può dimettersi: per legge, le dimissioni diventano efficaci e irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale.
Entro questo stesso termine, che scade il prossimo 20 maggio, la decisione può essere revocata, proprio come avvenne a luglio 2015. Era la tarda serata di un caldissimo 17 luglio quando Paola Natalicchio firmò e protocollò le "prime" dimissioni che revocò il 31 luglio.
Ma cosa può fare un sindaco dimissionario in questi venti giorni?
Il primo cittadino, così come la Giunta e il Consiglio, ha poteri di sola ordinaria amministrazione: in sostanza è possibile seguire e firmare solo quei provvedimenti che servono per la normale gestione della cosa comune.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Allora, se come tutto lascia immaginare Paola Natalicchio non sarà più il primo cittadino, ecco aprirsi uno scenario fatto di meccanismi e passaggi burocratici e puramente amministrativi che dal 2000 ad oggi Molfetta ha conosciuto sfortunatamente parecchie volte.
La prima tappa è il commissario prefettizio.
Il Prefetto di Bari, preso atto che le dimissioni sono irrevocabili e divenute efficaci e, di conseguenza, il Consiglio Comunale è stato sciolto con un decreto del Presidente della Repubblica, nomina un commissario prefettizio il cui compito è quello di seguire il procedimento di scioglimento che deve concludersi in novanta giorni

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Finito il procedimento di scioglimento, il Presidente della Repubblica nomina un commissario straordinario i cui poteri sono identici a quelli del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.
Per Molfetta dovrebbe trattarsi di un periodo di almeno 12 mesi tenuto conto che le elezioni amministrative devono coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge. Nel frattempo, pur cessata la carica, i consiglieri continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
Si tratterebbe della stessa situazione che portò alle elezioni comunali del 2013 in seguito alle dimissioni del Senatore Antonio Azzollini.