Sentenza Natalicchio - Balducci, le precisazioni della difesa dell'ingegnere comunale
La nota a firma dell'Avvocato Belsito, legale di fiducia di Balducci
giovedì 21 novembre 2019
21.02
Riceviamo e pubblichiamo integralmente la seguente nota stampa a firma dell'Avvocato Antonio Belsito, legale dell'ingegnere Vincenzo Balducci a proposito della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani nella controversia contro l'allora sindaco di Molfetta Paola Natalicchio.
"Preg.mo Direttore,
leggo con viva sorpresa la nota inviata dal Collega Iacono che enfatizza la sentenza odierna pronunziata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani nella controverisa promossa dall'Ing. Balducci nei confronti del Comune di Molfetta e della dott.ssa Natalicchio all'epoca Sindaco.
Invero, la sentenza non ha respinto alcunchè !
Il Giudice ha preso atto della rinunzia da parte dell'Ing. Balducci della richiesta di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro Comune di Molfetta e ha stabilito che senza la presenza dell'ente datore di lavoro non era proseguibile il giudizio dinanzi al Magistrato del Lavoro non sussistendo più i requisiti di cui all'art. 2087 cod. civ. ma solo quelli ex art. 2043 cod. civ. inerenti il risarcimento del danno extracontrattuale.
Per opportuna conoscenza Le riporto qui di seguito lo stralcio di pag. 5 della sentenza che vorrà pubblicare e comunque Le allego l'intero testo della stessa.
"Chi risponde della condotta mobbizzante ai sensi dell'art. 2087 c.c. è soltanto il datore di lavoro, essendo quest'ultimo colui che deve garantire la sicurezza sul posto di lavoro e la salute dei lavoratori, mentre la responsabilità personale di coloro che abbiano causato il danno o concorso a causarlto appare configurabile quale responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., non sussistendo tra il mobber ed il soggetto "mobbizzato" un rapporto di lavoro, ovvero quale responsabilità di carattere penale (laddove se ne ravvisino i presupposti).
Ne consegue che nei confronti della dott.ssa Natalicchio può essere richiesto il risarcimento del danno extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dinanzi al Giudice civile, ma non può essere domandato il risarcimento del danno da mobbing (di competenza del Giudice del Lavoro), in quanto ai sensi dell'art. 2087 c.c. risponde solo il datore di lavoro e non anche colui che, senza esere il datore di lavoro, sia accusato di aver materialmente posto in essere la condotta vessatoria" (omissis)
PQM (omissis)
1) Dichiara la cessazinoe della materia del contendere tra ricorrente e Comune di Molfetta;
2) Dichiara la carenza di legittimazione passiva di Natalicchio Paola in relazione alla domanda di risarcimento danni ex art. 2087 c.c."
L'Ing. Balducci proseguirà il giudizio di risarcimento danni nella sede civile ordinaria.
Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.
Avv. Antonio Belisito"
"Preg.mo Direttore,
leggo con viva sorpresa la nota inviata dal Collega Iacono che enfatizza la sentenza odierna pronunziata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani nella controverisa promossa dall'Ing. Balducci nei confronti del Comune di Molfetta e della dott.ssa Natalicchio all'epoca Sindaco.
Invero, la sentenza non ha respinto alcunchè !
Il Giudice ha preso atto della rinunzia da parte dell'Ing. Balducci della richiesta di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro Comune di Molfetta e ha stabilito che senza la presenza dell'ente datore di lavoro non era proseguibile il giudizio dinanzi al Magistrato del Lavoro non sussistendo più i requisiti di cui all'art. 2087 cod. civ. ma solo quelli ex art. 2043 cod. civ. inerenti il risarcimento del danno extracontrattuale.
Per opportuna conoscenza Le riporto qui di seguito lo stralcio di pag. 5 della sentenza che vorrà pubblicare e comunque Le allego l'intero testo della stessa.
"Chi risponde della condotta mobbizzante ai sensi dell'art. 2087 c.c. è soltanto il datore di lavoro, essendo quest'ultimo colui che deve garantire la sicurezza sul posto di lavoro e la salute dei lavoratori, mentre la responsabilità personale di coloro che abbiano causato il danno o concorso a causarlto appare configurabile quale responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., non sussistendo tra il mobber ed il soggetto "mobbizzato" un rapporto di lavoro, ovvero quale responsabilità di carattere penale (laddove se ne ravvisino i presupposti).
Ne consegue che nei confronti della dott.ssa Natalicchio può essere richiesto il risarcimento del danno extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dinanzi al Giudice civile, ma non può essere domandato il risarcimento del danno da mobbing (di competenza del Giudice del Lavoro), in quanto ai sensi dell'art. 2087 c.c. risponde solo il datore di lavoro e non anche colui che, senza esere il datore di lavoro, sia accusato di aver materialmente posto in essere la condotta vessatoria" (omissis)
PQM (omissis)
1) Dichiara la cessazinoe della materia del contendere tra ricorrente e Comune di Molfetta;
2) Dichiara la carenza di legittimazione passiva di Natalicchio Paola in relazione alla domanda di risarcimento danni ex art. 2087 c.c."
L'Ing. Balducci proseguirà il giudizio di risarcimento danni nella sede civile ordinaria.
Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.
Avv. Antonio Belisito"