Rinvenuto presunto ordigno bellico nel porto di Molfetta
C'è l'ordinanza della Capitaneria di Porto
venerdì 18 novembre 2022
10.00
La Capitaneria di Porto ha emesso un'ordinanza per l'interdizione dello specchio acqueo a causa del rinvenimento di un presunto ordigno bellico nel bacino portuale di Molfetta.
Il provvedimento ha decorrenza immediata e sino al termine delle operazioni di messa in sicurezza, dello specchio acqueo meglio individuato nella planimetria allegata al documento pubblicato sull'albo pretorio comunale, per un raggio di metri 50 lato mare dal punto di coordinate geografiche LAT. 41° 12' 42.97'' N – LONG. 016° 32' 27.54'' E (WGS 84), è vietata la navigazione, lo stazionamento, l'ormeggio, le attività di immersione ed ogni altra attività connessa con i pubblici usi del mare.
I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione, in particolare dagli art. 1231 e 1174 dello stesso codice, ovvero dall'art. 53 del D. Lg. 18.7.2005 n. 171 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave fattispecie illecita, e saranno responsabili civilmente e penalmente dei danni che potranno derivare a persone e/o cose in dipendenza dell'inosservanza di quanto sopra disciplinato.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/molfetta, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.
Il provvedimento ha decorrenza immediata e sino al termine delle operazioni di messa in sicurezza, dello specchio acqueo meglio individuato nella planimetria allegata al documento pubblicato sull'albo pretorio comunale, per un raggio di metri 50 lato mare dal punto di coordinate geografiche LAT. 41° 12' 42.97'' N – LONG. 016° 32' 27.54'' E (WGS 84), è vietata la navigazione, lo stazionamento, l'ormeggio, le attività di immersione ed ogni altra attività connessa con i pubblici usi del mare.
I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione, in particolare dagli art. 1231 e 1174 dello stesso codice, ovvero dall'art. 53 del D. Lg. 18.7.2005 n. 171 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave fattispecie illecita, e saranno responsabili civilmente e penalmente dei danni che potranno derivare a persone e/o cose in dipendenza dell'inosservanza di quanto sopra disciplinato.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/molfetta, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.