Raffaella Altamura: «Apertura delle attività con codice ateco 86.90.29 solo con personale qualificato»
Le precisazioni del presidente della Confesercenti Bari
mercoledì 21 aprile 2021
12.18
Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota stampa a firma di Raffaella Altamura, presidente Confesercenti Bari
"In riferimento alle autorizzazioni rilasciate in data 19/04/2021 dal Sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, in riferimento alla possibilità di apertura per i centri estetici aventi il codice ateco 86.90.29 "altre attività paramediche indipendenti", ateco non rientrante tra le limitazioni in zona rossa previste dal DPCM del 2 Marzo 2021, l'Associazione Confesercenti, a nome della Federazione "salute e benessere", ci tiene a specificare che le attività previste da questo codice ateco (optometria, idroterapia, logopedia, chiropodia, igiene dentale ecc..) possono essere svolte solo ed esclusivamente da personale qualificato appartenente alla categoria delle professioni sanitarie (ottici, fisioterapisti, logopedisti, podologi, igienisti dentali ecc..) per le quali l' esercizio è subordinato all'iscrizione all'ordine professionale.
Ricordiamo inoltre che, per quanto riguarda il rischio aziendale, in riferimento alle norme sulla sicurezza sul lavoro, quest'attività specifica rientra in un "rischio alto" e pertanto andrà adeguato anche il DVR ed i corsi di formazione esistenti.
In mancanza di queste condizioni, resta fermo il divieto di apertura per i centri estetici in zona rossa, come da DPCM del 2 Marzo 2021".
"In riferimento alle autorizzazioni rilasciate in data 19/04/2021 dal Sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, in riferimento alla possibilità di apertura per i centri estetici aventi il codice ateco 86.90.29 "altre attività paramediche indipendenti", ateco non rientrante tra le limitazioni in zona rossa previste dal DPCM del 2 Marzo 2021, l'Associazione Confesercenti, a nome della Federazione "salute e benessere", ci tiene a specificare che le attività previste da questo codice ateco (optometria, idroterapia, logopedia, chiropodia, igiene dentale ecc..) possono essere svolte solo ed esclusivamente da personale qualificato appartenente alla categoria delle professioni sanitarie (ottici, fisioterapisti, logopedisti, podologi, igienisti dentali ecc..) per le quali l' esercizio è subordinato all'iscrizione all'ordine professionale.
Ricordiamo inoltre che, per quanto riguarda il rischio aziendale, in riferimento alle norme sulla sicurezza sul lavoro, quest'attività specifica rientra in un "rischio alto" e pertanto andrà adeguato anche il DVR ed i corsi di formazione esistenti.
In mancanza di queste condizioni, resta fermo il divieto di apertura per i centri estetici in zona rossa, come da DPCM del 2 Marzo 2021".