Il 16 luglio nel porto di Molfetta le operazioni di salpamento di ordigni bellici
C'è l'ordinanza della Capitaneria per regolamentare lo specchio d'acqua coinvolto
giovedì 11 luglio 2024
Il giorno 16 luglio 2024 dalle ore 08.00 e sino alle ore 11.00, e comunque sino a termine delle operazioni, entro un raggio di duecento metri dal punto avente coordinate geografiche fornite nell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Molfetta presso cui saranno effettuate le operazioni medesime è fatto divieto di accesso, transito, sosta/ormeggio, e di ogni altra attività a terra e a mare.
Tutte le unità che intendano entrare/uscire dal porto, fermo restando il divieto di cui all'art.1, dovranno attenersi alle indicazioni delle unità della Guardia Costiera presenti in zona; è fatto divieto, inoltre, di effettuare immersioni subacquee (professionali e sportive) nelle acquee portuali, nella rada, come definita dall'ordinanza 28/08 in premessa citata, nonché negli specchi acquei antistanti i moli frangiflutti del porto fino ad una distanza di cinquecento metri.
Non sono soggette al divieto di cui all'art.1 le unità della Guardia Costiera, delle Forze Armate e di Polizia, e di altre pubbliche amministrazioni che, in ragione del loro ufficio, intervengano nelle operazioni. La presente ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata e della tipologia di unità eventualmente coinvolta.
Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta.
Tutte le unità che intendano entrare/uscire dal porto, fermo restando il divieto di cui all'art.1, dovranno attenersi alle indicazioni delle unità della Guardia Costiera presenti in zona; è fatto divieto, inoltre, di effettuare immersioni subacquee (professionali e sportive) nelle acquee portuali, nella rada, come definita dall'ordinanza 28/08 in premessa citata, nonché negli specchi acquei antistanti i moli frangiflutti del porto fino ad una distanza di cinquecento metri.
Non sono soggette al divieto di cui all'art.1 le unità della Guardia Costiera, delle Forze Armate e di Polizia, e di altre pubbliche amministrazioni che, in ragione del loro ufficio, intervengano nelle operazioni. La presente ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata e della tipologia di unità eventualmente coinvolta.
Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta.