Guerriglia urbana di Capodanno: un 17enne lascia la comunità e torna a casa
Per il Riesame «è indubbio che il minore appariva sulla scena dopo che la maggior parte degli ordigni era esplosa»
venerdì 9 febbraio 2024
Dopo i tre maggiorenni relegati ai domiciliari, un minorenne, trasferito in comunità, è tornato a casa. Il Tribunale della Libertà di Bari, infatti, ha annullato la misura cautelare nei riguardi di un 17enne: i giudici, infatti, hanno accolto il ricorso presentato dai due avvocati del giovane, Michele Salvemini e Giuseppe Germinario.
Il minore, infatti, già nell'interrogatorio di garanzia, ha dichiarato di «aver raggiunto la piazza attratto dal frastuono, ma di non aver materialmente partecipato alle esplosioni». Il 17enne, con un 14enne e un 16enne, sono accusati di danneggiamento e pubblica intimidazione con l'uso di ordigni e materiale esplodente, dopo l'ultimo Capodanno, quella in cui un gruppo di giovani ha trasformato il centro nel teatro di una guerriglia urbana, ribaltando un'auto e postando tutto sui social.
Ieri, però, il Tribunale del Riesame «ha annullato l'ordinanza riconoscendo fondato l'assunto difensivo» secondo cui «è indubbio che il minore ricorrente appariva sulla scena dopo che la maggior parte degli ordigni era esplosa», disponendo per il 17enne «la immediata remissione in libertà». Ieri, dunque, è tornato a casa.
«Con articolo pubblicato il 25.1.2024 sul sito internet www.molfettaviva.it era riportata la notizia che per i fatti di "cosiddetta guerriglia urbana" avvenuti a Capodanno era stata applicata la misura cautelare della comunità anche per tre minori dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni.
La contestazione era di pubblica intimidazione mediante armi all'articolo 421 bis del codice penale introdotto nel novembre 2023 dal decreto cosiddetto Caivano. Stante il clamore della notizia e lo stigma ricaduto sull'indagato minore, identificabile tramite la qualificazione di "diciassettenne" pare doveroso riportare il successivo sviluppo procedimentale.
Il minore all'interrogatorio di garanzia del 29 gennaio riferiva di aver raggiunto la piazza solo alle ore 00:24. Nonostante ciò il giudice rigettava la richiesta di revoca della misura. Della difesa erano incaricati gli avvocati Michele Salvemini e Giuseppe Germinario i quali proponevano riesame evidenziando come era sicuro che il loro assistito appariva sulla scena solo alle ore 00:24.
Poiché dichiarava di aver raggiunto la Piazza proprio attratto dal frastuono e di non aver materialmente partecipato alle esplosioni non risultava chiaro il suo apporto ossia l'intenzione di condividere e approfondire quanto avvenuto prima delle ore 00:24. Pertanto, principiando dal fatto che l'indagato sicuramente nulla centrava per quanto avvenuto prima delle 00:24 e che a tal momento quasi tutti i colpi erano stati esplosi, il Giudice doveva chiarire in che termini doveva intendersi la partecipazione alle condotte di suscitare pubblico disordine.
In sostanza spiegare dove risultava che il minore aveva percepito le precedenti condotte e in ogni caso perché non voleva solo la condotta da lui attuata ma pure quelle precedenti tanto che la sua azione poteva considerarsi concausa del reato. nel dettaglio ciò che non risultava chiarito e sé la condotta del minore era stata (previa dimostrazione) in perfetta adesione alle condotte antecedenti oppure estemporanea attività dovuta alla fermentazione psicologica per contagio sprigionata dalla situazione.
Con provvedimento dell'8 febbraio 2024 il Tribunale distrettuale per la Libertà, presieduto dalla presidente Celeste Calvanese, ha totalmente annullato l'ordinanza impositiva della cautela riconoscendo fondato l'assunto difensivo. Secondo il Tribunale per il riesame la tesi accusatoria poggia proprio sul fatto che gli altri indagati (maggiorenni e minorenni) avessero in qualche modo preordinato l'azione sin dalle ore 22.00, spostandosi in piazza prima della mezzanotte e allestendo l'imponente spettacolo pirotecnico.
Altresì indubbio che il minore ricorrente appariva alle ore 00:24 dopo che la maggior parte degli ordigni era esplosa. Pertanto non risultavano elementi da cui evincere sotto il profilo materiale e psicologico che il minore ricorrente avesse condiviso e ulteriormente approfondito le condotte prima delle ore 00:24 le quali prevalentemente connotavano la fattispecie di pubblica intimidazione con armi. Discendeva l'annullamento e l'immediata remissione in libertà».
Il minore, infatti, già nell'interrogatorio di garanzia, ha dichiarato di «aver raggiunto la piazza attratto dal frastuono, ma di non aver materialmente partecipato alle esplosioni». Il 17enne, con un 14enne e un 16enne, sono accusati di danneggiamento e pubblica intimidazione con l'uso di ordigni e materiale esplodente, dopo l'ultimo Capodanno, quella in cui un gruppo di giovani ha trasformato il centro nel teatro di una guerriglia urbana, ribaltando un'auto e postando tutto sui social.
Ieri, però, il Tribunale del Riesame «ha annullato l'ordinanza riconoscendo fondato l'assunto difensivo» secondo cui «è indubbio che il minore ricorrente appariva sulla scena dopo che la maggior parte degli ordigni era esplosa», disponendo per il 17enne «la immediata remissione in libertà». Ieri, dunque, è tornato a casa.
La nota degli avvocati Michele Salvemini e Michele Germinario
«Con articolo pubblicato il 25.1.2024 sul sito internet www.molfettaviva.it era riportata la notizia che per i fatti di "cosiddetta guerriglia urbana" avvenuti a Capodanno era stata applicata la misura cautelare della comunità anche per tre minori dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni.
La contestazione era di pubblica intimidazione mediante armi all'articolo 421 bis del codice penale introdotto nel novembre 2023 dal decreto cosiddetto Caivano. Stante il clamore della notizia e lo stigma ricaduto sull'indagato minore, identificabile tramite la qualificazione di "diciassettenne" pare doveroso riportare il successivo sviluppo procedimentale.
Il minore all'interrogatorio di garanzia del 29 gennaio riferiva di aver raggiunto la piazza solo alle ore 00:24. Nonostante ciò il giudice rigettava la richiesta di revoca della misura. Della difesa erano incaricati gli avvocati Michele Salvemini e Giuseppe Germinario i quali proponevano riesame evidenziando come era sicuro che il loro assistito appariva sulla scena solo alle ore 00:24.
Poiché dichiarava di aver raggiunto la Piazza proprio attratto dal frastuono e di non aver materialmente partecipato alle esplosioni non risultava chiaro il suo apporto ossia l'intenzione di condividere e approfondire quanto avvenuto prima delle ore 00:24. Pertanto, principiando dal fatto che l'indagato sicuramente nulla centrava per quanto avvenuto prima delle 00:24 e che a tal momento quasi tutti i colpi erano stati esplosi, il Giudice doveva chiarire in che termini doveva intendersi la partecipazione alle condotte di suscitare pubblico disordine.
In sostanza spiegare dove risultava che il minore aveva percepito le precedenti condotte e in ogni caso perché non voleva solo la condotta da lui attuata ma pure quelle precedenti tanto che la sua azione poteva considerarsi concausa del reato. nel dettaglio ciò che non risultava chiarito e sé la condotta del minore era stata (previa dimostrazione) in perfetta adesione alle condotte antecedenti oppure estemporanea attività dovuta alla fermentazione psicologica per contagio sprigionata dalla situazione.
Con provvedimento dell'8 febbraio 2024 il Tribunale distrettuale per la Libertà, presieduto dalla presidente Celeste Calvanese, ha totalmente annullato l'ordinanza impositiva della cautela riconoscendo fondato l'assunto difensivo. Secondo il Tribunale per il riesame la tesi accusatoria poggia proprio sul fatto che gli altri indagati (maggiorenni e minorenni) avessero in qualche modo preordinato l'azione sin dalle ore 22.00, spostandosi in piazza prima della mezzanotte e allestendo l'imponente spettacolo pirotecnico.
Altresì indubbio che il minore ricorrente appariva alle ore 00:24 dopo che la maggior parte degli ordigni era esplosa. Pertanto non risultavano elementi da cui evincere sotto il profilo materiale e psicologico che il minore ricorrente avesse condiviso e ulteriormente approfondito le condotte prima delle ore 00:24 le quali prevalentemente connotavano la fattispecie di pubblica intimidazione con armi. Discendeva l'annullamento e l'immediata remissione in libertà».