Acconto Imu 2022, scade il 16 giugno il termine per il versamento dell'acconto. Le info utili

Dal Comune di Molfetta tutte le indicazioni necessarie

lunedì 23 maggio 2022 9.20
Scade il 16 giugno il termine per il versamento dell'acconto Imu 2022: di seguito le aliquote e relative agevolazioni.

Le aliquote da applicarsi sono le seguenti:
  1. 1 le parti del contratto sono assistite nella definizione del canone dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
  2. 2 per i contratti "non assistiti", è acquisita l'attestazione (rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori) che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo territoriale vigente; l'attestazione non è necessaria per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 16/01/2017 ( ossia il 30/03/2017)
  3. aliquota pari a zero per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento provvisorio o definitivo inerente separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  4. aliquota pari a zero per l'immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento provvisorio o definitivo di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e da questi utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale);
  5. aliquota pari all'1 %o per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
  6. Aliquota agevolata pari al 10,30 %o per gli immobili accatastati nelle categorie catastali D1, D2, D7, D8 e D10;
  7. Aliquota ordinaria pari al 10,60 %o per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli e aree fabbricabili.
  8. 1.2. Si evidenzia che:
  9. 1.2.1 La detrazione di imposta prevista per abitazione principale e relative pertinenze (fino a € 200,00) si applica anche per gli immobili di proprietà di I.A.C.P. regolarmente assegnati ed adibiti ad abitazione principale dall'assegnatario;
  10. 1.2.2 I pensionati residenti all'estero, con pensione in convenzione internazionale, versano il 37,5% dell'imposta (calcolata applicando l'aliquota ordinaria del 10,60 per mille). La riduzione opera con riferimento all'unico immobile adibito ad abitazione, posseduto in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non locato ovvero non concesso in comodato d'uso, a condizione che il soggetto passivo di imposta sia in possesso dei seguenti requisiti:
  11. a) essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
  12. b) essere residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
  13. Non costituisce presupposto di imposta, con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie "A1", "A8" e "A9,
  14. per disposizione di legge, il possesso di:
  15. l'abitazione principale e sue pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel Comune di Molfetta;
  16. l'abitazione e sue pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel Comune di Molfetta;
  17. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  18. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione IMU, il possesso dei requisiti prescritti dalle norme;
  19. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  20. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; al fine del riconoscimento del beneficio, il soggetto passivo attesta , nel modello di dichiarazione IMU, il possesso dei requisiti;
  21. per equiparazione/assimilazione, l'immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero e cura e già adibito ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locate.
Sono esenti da imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: Dichiarazioni e comunicazioni
L'art. 1 comma 769, della legge n. 160/2019, prevede la presentazione della dichiarazione IMU quando " si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta" e per tutte le situazioni non conosciute dal Comune. Il contribuente, nel caso di esonero deve quindi presentare la dichiarazione e barrare la casella " ESENZIONE" del modello dichiarativo IMU. L'obbligo deve essere assolto utilizzando il modello ministeriale ovvero, per l'applicazione delle aliquote agevolate, tramite la comunicazione disposta dal Comune in via regolamentare per le agevolazioni dallo stesso deliberate.

Dichiarazione ministeriale
Sono oggetto di dichiarazione ministeriale i dati che: non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale, quali:
  1. locazione finanziaria, concessione amministrativa su aree demaniali, assegnazione al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria;
  2. variazione consistente in variazione di natura del cespite (ad es. terreno agricolo divenuto area fabbricabile; fabbricato in cui sono avviati interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia);
  3. costituzione di diritti rurali per legge (ad es. usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori; riunione di usufrutto; diritto abitativo del coniuge superstite) o per sentenza (ad es. diritto abitativo in favore del genitore affidatario dei figli);
  4. variazione riguardante un'area edificabile (costituzione, variazione di consistenza, cessazione) anche se avvenuta in adesione ai valori di riferimento definiti dall'Ente;
  5. l'immobile per cui è richiesta l'esenzione per abitazione principale, nell'ipotesi in cui i coniugi abbiano stabilito la propria residenza in immobili diversi.

Non sussiste obbligo dichiarativo ogni qual volta si tratti di costituzione modificazione, estinzione di diritti reali oggetto di comunicazione da parte dei notai tramite MUI. Le istruzioni agli obblighi dichiarativi sono compiutamente indicate nelle istruzioni di cui al D.M. 30 ottobre 2012 pubblicate sul sito www.finanze.gov.it cui si fa rinvio. Termine di presentazione della dichiarazione: 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, le variazioni. La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

Comunicazioni
Per l'applicazione delle agevolazioni e/o riduzioni è necessario presentare la relativa comunicazione.
Termine di presentazione della comunicazione: 31 dicembre dell'anno di riferimento.
I termini e modalità di versamento sono:
prima rata : acconto 50% termine di scadenza 16 giugno 2022;
seconda rata: saldo 50%, termine di scadenza 16 dicembre 2022;
ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno 2022;
per i soggetti di cui all'art. 1, comma 759, lett. G, della L. 160/2019 (punto 3.1.7) , il versamento è eseguito in tre rate, la prima con termine di scadenza 16 giugno e le restanti nei termini e con le modalità meglio specificate al comma 763 del predetto art. 1, L. 160/2019.
Sono confermati i valori venali in comune commercio per le aree fabbricabili come deliberati con provvedimento di Consiglio Comunale n° 7 del 25 marzo 2022.
Per l'applicazione delle agevolazioni e/o esenzioni è necessario presentare la relativa RICHIESTA entro l'anno di riferimento d'imposta.
SPORTELLO INFORMATIVO
Per ulteriori delucidazioni e/o informazioni, è attivo apposito sportello informativo I.M.U. presso il 1° SETTORE BILANCIO PATRIMONIO E SERVIZI ISTITUZIONALI – AREA FISCALITA' LOCALE nella sede municipale di Via G. Carnicella n. 6
Tel. 080/3359272 -277
e-mail : servizioimu@comune.molfetta.ba.it
e-mail: corrado.degennaro@comune.molfetta.ba.it
e-mail lucia.leone@comune.molfetta.ba.it